Art. 1
E' concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'art. 151 del codice penale.
Testo vigente dal 24 dicembre 1990
