Art. 4 — V e r i f i c h e
1. Le verifiche previste dall'articolo 14, comma 1, della legge dovranno essere effettuate dai comuni aventi piu' di diecimila abitanti nella misura non inferiore al 10% del numero di certificati di abitabilita' o agibilita' rilasciati annualmente.
Testo vigente dal 18 giugno 1994
