[1]Le risorse di cui alla seguente tabella sono destinate all'attuazione di ulteriori procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per integrare le previsioni contenute nel presente decreto con riguardo agli istituti normativi e al trattamento economico accessorio.

[2]Corpo di polizia

[3]Risorse disponibili (importi in milioni di euro)

[4]Arma dei carabinieri

[5]8,00 a decorrere dal 2018

[6]Guardia di Finanza

[7]4,11 per l'anno 2018 e 4,28 a valere dal 31 dicembre 2018 Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo di cui al comma 1, le risorse sono destinate all'incremento dei rispettivi fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Testo vigente dal 2 maggio 2018

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-03-15;39~art34 · fonte del testo