Art. 6 — Pubblicità degli incarichi
Presso il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e' tenuto un elenco nominativo, aggiornato sino al mese precedente, di tutti gli incarichi, conferiti o autorizzati, e dei relativi compensi. Di tale elenco possono prendere visione tutti i magistrati della Corte dei conti, con le modalita' previste dal Consiglio medesimo e, in ogni caso, con obbligo di riservatezza. Chi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1992, n. 352, puo' prendere visione, secondo i criteri e le modalita' stabilite dal Consiglio di presidenza medesimo, dei dati risultanti in elenco. E' in ogni caso pubblico l'elenco degli incarichi in corso di svolgimento con la sola indicazione degli estremi del conferimento o dell'autorizzazione.
Testo vigente dal 19 settembre 1995
