Art. 3 — Richiesta di pareri
La prefettura, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, verifica la completezza della documentazione e la congruita' della richiesta, e richiede al competente servizio del Ministero dell'interno l'autorizazione al pagamento o alla transazione. Se la richiesta, per il danno a cose e a persone, ammonta ad una somma complessivamente superiore a lire dieci milioni, la prefettura acquisisce pareri:
- a)sulla fondatezza o meno della pretesa e sulla convenienza per l'amministrazione di addivenire ad una transizione, dall'Avvocatura dello Stato competente;
- b)sulla congruita' della somma, in caso di danno alle cose, dal competente Ufficio tecnico erariale; in caso di danno ai veicoli, dall'Ufficio motorizzazione dipendente dal Dipartimento della P.S.; in caso di danno alla persona, da un medico dei ruoli dei sanitari della polizia di Stato, esperto in medicina legale. Quando sono richiesti i pareri di cui al comma 2, il termine di cui al comma 1 e' di sessanta giorni.
Testo vigente dal 18 giugno 1994
