Art. 8 — Abrogazioni e disposizioni finali
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma con esso incompatibili, e in particolare:
- a)il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452;
- b)gli articoli 3, 4, 5, 8, 10 e 11 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
- c)gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074;
- d)il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 115;
- e)l'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357. A decorrere dalla data del decreto del Ministro di definizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale dell'Amministrazione autonoma, seguendo il criterio di accorpare le funzioni omogenee e di eliminare le duplicazioni, cessa di avere effetto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma del 19 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2000. Sono abrogate le disposizioni che prevedono organismi o commissioni, comunque denominati, che esercitano, relativamente alle attribuzioni del Ministero, i compiti degli organismi di cui all'articolo 2, comma 4. Tali organismi o commissioni, in ogni caso, sono soppressi a decorrere dalla data di operativita' degli organismi di cui al medesimo articolo 2, comma 4. Le risorse finanziarie utilizzate per gli organismi e le commissioni soppressi, ai sensi del comma 3, sono destinate al funzionamento degli organismi di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) i cui oneri non possono complessivamente superare l'entita' delle risorse finanziarie gia' utilizzate per gli organismi e le commissioni soppressi. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Testo vigente dal 28 gennaio 2004
