In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 al fine di garantire un incremento dell'efficacia dei servizi sanitari nonche' per favorire le attivita' di didattica, ricerca ed aggiornamento del relativo personale, a decorrere dal 1› ottobre 1990, l'orario di lavoro del personale non medico collocato nelle posizioni funzionali ricomprese dal IX all'XI livello dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo e' fissato in ore 38 settimanali.

Testo vigente dal 19 dicembre 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384~art9 · fonte del testo