Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, sono di interesse nazionale: i minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente; i combustibili solidi, liquidi e gassosi, le rocce asfaltiche e bituminose; le sostanze radioattive, i vapori, i gas; sono di interesse locale tutti gli altri minerali. Ai fini del presente regolamento, per "Ministero" si intende il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; per "regio decreto", il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, con successive modifiche e integrazioni.

Testo vigente dal 18 giugno 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;382~art2 · fonte del testo