Art. 18 — Applicabilità delle norme
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai piani di risanamento deliberati dagli enti locali anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, e per i quali non sia stato emesso il provvedimento ministeriale di approvazione. Per i piani di risanamento di cui al comma 1, la commissione di ricerca per la finanza locale esprime il proprio parere sull'ipotesi di bilancio gia' formulata, senza che l'ente locale ne debba deliberare altra. Il termine per l'approvazione delle ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato comprese nei piani di risanamento di cui al comma 1 decorre dall'entrata in vigore del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8. La documentazione dei debiti fuori bilancio viene trasmessa dal Ministero dell'interno direttamente al commissario o ai commissari straordinari di liquidazione. I termini per la presentazione del piano di estinzione iniziano a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto per gli organi straordinari di liquidazione nominati anteriormente.
Testo vigente dal 27 settembre 1993
