Art. 13 — Rendiconto della liquidazione
Nel termine di trenta giorni dall'ultimazione delle operazioni della liquidazione, l'organo straordinario della liquidazione approva il rendiconto della stessa e trasmette la deliberazione al comitato regionale di controllo ed all'ente locale. Il rendiconto elenca per ciascuna partita attiva e passiva della liquidazione rispettivamente le somme riscosse e pagate, nonche' quelle rimaste da riscuotere. Indica gli scostamenti rispetto al pi- ano di estinzione approvato col decreto del Ministro dell'interno, illustrandone i motivi ed i provvedimenti adottati per l'assestamento del piano. Evidenzia il risultato della gestione della liquidazione. Il rendiconto e' redatto secondo lo schema allegato E al presente decreto.
Testo vigente dal 27 settembre 1993
