Art. 13 — Rendiconto della liquidazione

Nel termine di trenta giorni dall'ultimazione delle operazioni della liquidazione, l'organo straordinario della liquidazione approva il rendiconto della stessa e trasmette la deliberazione al comitato regionale di controllo ed all'ente locale. Il rendiconto elenca per ciascuna partita attiva e passiva della liquidazione rispettivamente le somme riscosse e pagate, nonche' quelle rimaste da riscuotere. Indica gli scostamenti rispetto al pi- ano di estinzione approvato col decreto del Ministro dell'interno, illustrandone i motivi ed i provvedimenti adottati per l'assestamento del piano. Evidenzia il risultato della gestione della liquidazione. Il rendiconto e' redatto secondo lo schema allegato E al presente decreto.

Testo vigente dal 27 settembre 1993

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-08-24;378~art13 · fonte del testo