Art. 10 — Etichettatura dei funghi
L'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei funghi devono essere conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante: "Attuazione delle direttive 89/395 e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari". Per la designazione dei funghi devono essere utilizzati i nomi scientifici delle relative specie. L'etichettatura dei funghi freschi sfusi o preconfezionati, che non possono essere consumati crudi, deve riportare l'indicazione dell'obbligo della cottura. La dicitura "ai funghi" o simili, utilizzata nell'etichettatura di prodotti alimentari a base di funghi, non comporta l'obbligo di ulteriori specificazioni.
Testo vigente dal 11 settembre 1995
