Art. 6 — Collegio dei sindaci
Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione, del consiglio di indirizzo e vigilanza e dei comitati istituiti dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto.
Testo vigente dal 29 ottobre 1997
