Art. 7 — Tempo del pagamento
I pagamenti avvengono nel tempo stabilito dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali. Il tempo puo' essere stabilito anche dal contratto, ove ne risultino, per l'amministrazione, condizioni piu' favorevoli rispetto a quelle che derivano dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali. Le condizioni piu' favorevoli debbono risultare espressamente dal contratto. Restano salvi, in ogni caso, i termini stabiliti per l'esercizio dei previsti controlli amministrativi. La disposizione del comma 1 non si applica ai contratti di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, "Legge quadro in materia di lavori pubblici". Nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica e nel caso di contratti per adesione, il pagamento puo' essere effettuato anche nel corso o prima dell'inizio della prestazione, previe adeguate garanzie e ove ne risultino, per l'amministrazione, condizioni piu' favorevoli di quelle stabilite per i pagamenti effettuati ad altre scadenze.
Testo vigente dal 13 giugno 1994
