Art. 2 — Organi
Sono organi dell'Istituto:
- a)il presidente;
- b)il consiglio di amministrazione;
- c)il consiglio di indirizzo e vigilanza;
- d)il collegio dei sindaci;
- e)il direttore generale. Sono altresi' organi dell'Istituto i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, numero 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Testo vigente dal 29 ottobre 1997
