Il consiglio direttivo elegge tra i propri membri uno o due vicepresidenti. Il vicepresidente, o il piu' anziano fra essi, sostituisce il presidente, in caso di sua assenza o impedimento, nella trattazione di affari di ordinaria amministrazione e in funzioni di rappresentanza e firma gli ordini di incasso nonche' i mandati di pagamento, previa espressa delega del presidente. Nel caso di elezione di due vicepresidenti e nell'indisponibilita' di quello piu' anziano, subentra l'altro nella supplenza.

Testo vigente dal 2 settembre 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-16;362~art9 · fonte del testo