Il consiglio direttivo elegge tra i propri membri uno o due vicepresidenti. Il vicepresidente, o il piu' anziano fra essi, sostituisce il presidente, in caso di sua assenza o impedimento, nella trattazione di affari di ordinaria amministrazione e in funzioni di rappresentanza e firma gli ordini di incasso nonche' i mandati di pagamento, previa espressa delega del presidente. Nel caso di elezione di due vicepresidenti e nell'indisponibilita' di quello piu' anziano, subentra l'altro nella supplenza.
Testo vigente dal 2 settembre 1987
