Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro - che lo presiede - da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, e da un rappresentante del Ministero della funzione pubblica. I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato puo' essere rinnovato. I revisori dei conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati. Il collegio dei revisori controlla la gestione amministrativo-contabile dell'istituto; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili effettuando periodiche verifiche amministrativo-contabili di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.
Testo vigente dal 2 settembre 1987
