Art. 3 — Procedimenti sanzionatori

Salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 6, ove le societa' di cui all'art. 1 del presente regolamento omettano di inviare al Ministero il bilancio annuale, o si rifiutino di fornire altri documenti che da esso fossero eventualmente richiesti, o incorrano in altra grave irregolarita', il Ministero, previa contestazione dei fatti, puo' sospendere la societa' dall'esercizio dell'attivita' fiduciaria o di revisione e, nei casi piu' gravi, puo' revocare l'autorizzazione. Il provvedimento di revoca o sospensione deve essere adottato entro quaranta giorni dalla contestazione alla societa' dei fatti ad essa addebitati.

Testo vigente dal 13 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;361~art3 · fonte del testo