Art. 16 — Accertamento
L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con cui il funzionario competente, sulla base di idonea documentazione, verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza. L'accertamento presuppone:
- a)la fondatezza del credito, ossia la sussistenza di obbligazioni giuridiche a carico di terzi;
- b)la certezza del credito, ossia non soggetto ad oneri e/o condizioni;
- c)la competenza finanziaria ed economica a favore dell'esercizio considerato. L'accertamento delle entrate avviene:
- a)per le entrate provenienti da trasferimenti, sulla base delle leggi che li regolano o di altri aventi identico valore;
- b)per le entrate «proprie», derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati sulla base delle convenzioni stesse, depositate presso l'ufficio ragioneria e contabilita';
- c)per le entrate patrimoniali a seguito di acquisizione diretta o sulla base di appositi elenchi;
- d)per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
- e)per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici. Il funzionario competente trasmette all'ufficio della ragioneria e contabilita' la documentazione di cui al comma 1 ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili.
Testo vigente dal 21 aprile 2009
