- Conto consuntivo Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della sitauzione patrimoniale del conto economico. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa, al consiglio direttivo. Entro il 15 marzo successivo il consiglio delibera il conto consuntivo, che deve essere inviato non oltre il 31 marzo, unitamente alla relazione del Presidente, a quella del Collegio dei Revisori dei Conti ed a copia della deliberazione del Consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione.

Testo vigente dal 20 agosto 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-25;358~art56 · fonte del testo