Art. 6 — Collegio dei sindaci
Il collegio dei sindaci e' composto da:
- a)un rappresentante della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte medesima, con funzioni di presidente e nominato con il decreto di cui al comma 2;
- b)un funzionario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dai rispettivi Ministri;
- c)un rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro dello spettacolo, scelti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale;
- d)uno in rappresentanza delle societa' sportive, uno in rappresentanza dei giocatori di calcio ed uno degli allenatori di calcio, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale. Il collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I sindaci intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione e del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 e seguenti del codice civile, nonche' le funzioni previste da disposizioni legislative e regolamentari. I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Testo vigente dal 29 dicembre 2003
