1.- In conformita' al comune ribadito impegno a realizzare nel triennio ulteriori reali incrementi di produttivita' e un superamento delle residue limitazioni del sistema attraverso l'articolazione programmata nel tempo e consensualmente definita dagli orari di servizio e delle configurazioni, le parti si danno atto della necessita' che -nel rispetto dei reciproci ruoli, responsabilita' ed autonomia- siano posti in essere comportamenti atti a consentire la attuazione delle seguenti misure:

  • a)Ristrutturazione degli spazi aerei e delle unita' di resa dei servizi;
  • b)Riequilibrio delle aree geografiche di competenza degli Enti a maggiore complessita' tecnologica e carico di lavoro;
  • c)Implementazione, trasformazione e rinnovamento dei sistemi, delle tecnologie e delle procedure;
  • d)Periodica valutazione dei risultati raggiunti rispetto alle esigenze dell'utenza ai programmi deliberati ed agli standards medi europei;
  • e)Mobilita' del personale geografica e professionale;
  • f)Standardizzazione delle configurazioni operative in funzione delle tipologie dei servizi e dell'andamento dei flussi di attivita'. 2.- Coerentemente con gli accordi sottoscritti per la parte economica, le parti riconoscono che la corretta applicazione degli orari di lavoro e di impiego in posizione operativa, la mobilita' geografica e professionale dei lavoratori ed i necessari avvicendamenti sulle diverse posizioni di lavoro nell'ambito dello stesso Ente aeroportuale o sede aziendale, costituiscono esigenza fondamentale per la funzionalita' dei processi produttivi. Resta inteso, a tal fine, che deve essere perseguita attraverso le opportune misure entro la vigenza contrattuale e per l'intera organizzazione aziendale sul piano nazionale, una sempre piu' corretta, sicura, economica e tempestiva corrispondenza tra concentrazione della domanda di traffico e concentrazione delle prestazioni di lavoro operative ottenuta anche attraverso riduzione delle posizioni nelle ore notturne ed eventuale espansione delle stesse in quelle diurne. Nel rispetto delle quantita' di personale previste in modo da essere commisurate al fabbisogno di servizio programmato in risposta alla domanda per l'intero territorio nazionale e per ogni singolo Ente o sede aziendale, le parti convengono infine sull'obiettivo di una semplificazione organizzativa, dei moduli e delle procedure di lavoro specificamente rivolta ad assicurare trasparenza in campo amministrativo, efficienza ed efficacia tecnico-logistica ed operativa, completezza e chiarezza delle informazioni fornite a tutti i livelli interni ed esterni.

Testo vigente dal 8 agosto 1992

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357~art23 · fonte del testo