Dopo l'articolo 108 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - navigazione marittima - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' inserito il seguente: "Art. 108-bis (Mobilita' dei piloti). - 1. I piloti effettivi appartenenti alle corporazioni che presentino esubero rispetto alle esigenze di traffico, possono essere assoggettati a mobilita', previa autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per coprire vacanze verificatesi in altre corporazioni. 2. All'individuazione del pilota, nell'ambito delle corporazioni in esubero, da assoggettare a mobilita' si procede in base alla domanda presentata dagli interessati e, nel caso di assenza o di pluralita' di domande, sulla base delle condizioni di famiglia e della minore anzianita' di servizio.".

Testo vigente dal 20 ottobre 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-15;355~art1 · fonte del testo