Art. 1
Al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 4 dell'articolo 12 e' sostituito dal seguente: "4. Le istruzioni generali di cui all'articolo 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, adottate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, 1 febbraio 2001, n. 44, si applicano a decorrere dal 1 settembre 2001. Per le sole rilevazioni contabili relative alla gestione delle entrate e delle spese concernenti l'esercizio finanziario 2001, e fino al termine del medesimo esercizio, continuano ad applicarsi le disposizioni amministrativo-contabili previgenti.";
- b)all'articolo 14, dopo il comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente: "7-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le istituzioni scolastiche cui e' stata attribuita l'autonomia e la personalita' giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.".
Testo vigente dal 26 settembre 2001
