Art. 4 — Buoni pasto
Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, e' assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la somma di Euro 819.000,00 per la concessione dei buoni pasto. I criteri per l'utilizzo della somma sopra indicata e per l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.
Testo vigente dal 24 dicembre 2003
