L'applicazione dell'articolo 10 della legge, e' disciplinata dagli statuti e dai regolamenti degli enti locali interessati. Nel caso siano previsti segnali indicatori di localita' anche nella lingua ammessa a tutela, si applicano le normative del codice della strada, con pari dignita' grafica delle due lingue.

Testo vigente dal 13 settembre 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-02;345~art9 · fonte del testo