Il primo comma dell'art. 5 del regolamento e' sostituito dal seguente: "I funzionari e gli impiegati preposti alla direzione o incaricati della reggenza dei restanti archivi notarili distrettuali effettuano in economia i servizi di cui all'art. 1 del presente regolamento con i fondi ad essi accreditati e fino al limite di L. 1.200.000. Per i reggenti degli archivi notarili sussidiari tale limite e' ridotto a L. 600.000".
Testo vigente dal 19 ottobre 1989
