Art. 5 — Norme abrogate
Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' abrogato l'articolo 121 del testo unico, nella parte in cui si riferisce all'attivita' di facchino. E' abrogata, altresi', la legge 3 maggio 1955, n. 407.
Testo vigente dal 8 giugno 1994
