Art. 2 — Obiettivi

Ai fini della prevenzione degli incendi, allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione sono realizzati e gestiti secondo la regola tecnica di cui all'allegato A, in modo da garantire i seguenti obiettivi:

  • a)minimizzare le cause di rilascio accidentale di G.P.L., di incendio e di esplosione;
  • b)limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
  • c)limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all'impianto;
  • d)ridurre la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi, contribuendo in tal modo a ridurre il traffico stradale di merci pericolose;
  • e)permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Testo vigente dal 4 dicembre 2003

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-10-24;340~art2 · fonte del testo