La Ragioneria centrale del Ministero esercita il proprio controllo sulle spese relative alla concessione di borse di studio, premi e sussidi previste dalla legge, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Decorso tale termine il visto si intende apposto. Il termine di cui al precedente comma puo' essere interrotto una sola volta, esclusivamente per richieste di integrazione della documentazione inviata e decorre nuovamente, per ulteriori trenta giorni, dalla data di recezione della documentazione richiesta.

Testo vigente dal 8 giugno 1994

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;340~art3 · fonte del testo