Art. 16 — Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente capo si applicano, ove compatibili, le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e 20 giugno 1977, n. 701, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 1985.
Testo vigente dal 14 luglio 1992
