L'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) si articola in aree dipartimentali e di servizi a carattere amministrativogestionale. I dipartimenti coordinano i settori e i laboratori a carattere tecnico - scientifico, i quali possono essere organizzati per competenza e per obiettivo. I servizi sono articolati in uffici funzionali. All'interno dei settori e dei laboratori, per particolari competenze o tipi di intervento, possono essere assegnati incarichi temporanei di coordinamento di attivita' e progetti. Sono istituiti i seguenti dipartimenti e servizi:

  • a)dipartimento stato dell'ambiente, controlli e sistemi informativi;
  • b)dipartimento prevenzione e risanamento ambientali;
  • c)dipartimento rischio tecnologico e naturale;
  • d)dipartimento rischio nucleare e radiologico;
  • e)dipartimento strategie integrate, promozione, comunicazione;
  • f)area dei servizi giuridici amministrativi e gestionali. Resta ferma la possibilita' di collegamenti funzionali interdipartimentali, eventualmente gestiti da unita' all'uopo istituite, anche a carattere temporaneo. Fanno capo funzionalmente al presidente e al direttore, oltre alla segreteria, unita' di supporto per l'esercizio dei loro compiti. Tra le unita' e gli uffici sono comunque previsti:
  • a)quelli addetti alle attivita' concernenti la normativa tecnica;
  • b)quelli di supporto tecnico - scientifico al comitato per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio dell'Unione europea di qualita' ecologica (Ecolabel) e all'attivita' di ecogestione ed audit in campo ambientale (Ecoaudit);
  • c)quelli preposti al sistema qualita' dell'Agenzia e alle funzioni di protezione e prevenzione interne, che fanno direttamente capo alla direzione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, tenuto conto dei compiti e delle funzioni all'ANPA normativamente attribuiti, delibera l'ulteriore articolazione strutturale dell'Agenzia in settori, laboratori e uffici. La deliberazione e' comunicata al Ministro dell'ambiente e sottoposta ad approvazione nei casi previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Le modifiche alla composizione ed al numero delle unita' operative rese necessarie da esigenze di adeguamento e di ottimizzazione sono comunicate al Ministro dell'ambiente.

Testo vigente dal 6 ottobre 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;335~art1 · fonte del testo