Per il personale del Corpo dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1 ottobre 1990 l'indennita' di cui all'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' determinata in L. 1.800. Per il personale in turno di servizio a Capodanno, Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e Natale l'indennita' di cui al comma 1 e' di L. 3.600.

Testo vigente dal 20 novembre 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335~art66 · fonte del testo