L'Azienda di Stato per i servizi telefonici puo' istituire il servizio di reperibilita' del dipendente con l'obbligo per quest'ultimo di raggiungere il posto di lavoro nel piu' breve tempo possibile. In sede di accordo decentrato nazionale sono definiti i criteri per l'individuazione delle aree e delle figure professionali interessate, le modalita', i limiti di effettuazione del servizio e la conseguente riduzione dei turni notturni, nonche' la misura del compenso, che sara' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con corrispondenti economie sugli stanziamenti destinati al pagamento dell'indennita' per servizio notturno, conseguenti a riduzione di personale addetto ai turni notturni, e del compenso per lavoro straordinario, nonche', ove necessario, utilizzando il fondo di incentivazione di cui all'art. 23. In caso di chiamata l'attivita' prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario.
Testo vigente dal 20 novembre 1990
