Art. 28 — Rideterminazione organici
In attuazione dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, al fine di un primo ridimensionamento degli organici, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati ed il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, entro il 30 settembre 1990 si provvedera' alla riduzione della dotazione organica del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella misura di circa 7.100 unita'. Tale risultato sara' conseguito mediante:
- a)la riduzione per circa 1.300 unita' della maggiorazione dell'assegno di personale, relativamente agli uffici principali la cui attivita' e' articolata in piu' turni di lavoro nell'arco della giornata;
- b)la riduzione per circa 1.200 unita' delle maggiorazioni dell'assegno base di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 1974, relativamente agli uffici locali;
- c)l'aumento del divisore del rapporto utilizzato per la determinazione del fabbisogno di personale necessario per l'espletamento dell'attivita' lavorativa degli uffici amministrativi centrali, compartimentali e periferici, in modo tale da conseguire una riduzione di circa 3.000 unita';
- d)l'adeguamento degli indici parametrici delle operazioni per la cui esecuzione sono state introdotte tecnologie automatizzate e la soppressione degli indici attinenti ad adempimenti superati o superflui, con riduzione di circa 800 unita' presso gli uffici postali elettronici e di circa 800 unita' presso gli uffici di telecomunicazioni dotati di sistema leotex. Il conferimento delle funzioni superiori e' subordinato alla essenzialita' ed alla indifferibilita' dei compiti da espletare, alla assoluta impossibilita' di assicurarne lo svolgimento con l'attribuzione dei medesimi ad unita' presenti ed appartenenti alla categoria richiesta per la copertura del posto vacante od a categoria superiore, nonche' all'emissione di formale provvedimento a cura dell'autorita' competente. In attuazione dell'articolo 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la Commissione paritetica amministrazione-sindacati ed il Consiglio di amministrazione, sono individuate le funzioni per le quali e' consentito il conferimento delle funzioni superiori e sono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni recate dal comma 2.
Testo vigente dal 20 novembre 1990
