La somma di lire 1.718 miliardi e' ripartita nella misura di lire 1.683 miliardi tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale e di lire 35 miliardi ai servizi tecnici nazionali, in conformita' ai punti 2 e 3 dell'allegata tabella 1. Nell'ambito delle somme di cui al comma 1, le autorita' di bacino e le regioni possono destinare una quota non superiore al 10% del finanziamento alle attivita' volte alla predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio. Nell'espletamento di tale attivita', per i bacini di rilievo nazionale ed interregionale, i rispettivi comitati istituzionali possono deliberare che una quota parte di tali risorse sia destinabile alle regioni per le attivita' di predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio. Una ulteriore quota a valere sulle risorse di cui al comma 1, non inferiore al 15% del finanziamento, e' destinata a programmi di manutenzione predisposti anche sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. I programmi da finanziare a valere sulle risorse di cui al comma 1, debitamente approvati dagli organi competenti, sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Sulla base dei programmi regolarmente pervenuti, il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento delle risorse in conformita' al riparto di cui al punto 2 della tabella 1. Decorsi inutilmente ulteriori trenta giorni dal termine di cui al comma 4, a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 253, il bacino e' escluso dal piano di ripartizione. Le risorse finanziarie risultanti dalle decadenze di cui al comma 6 sono riassegnate ai restanti bacini con decreto del Ministro dei lavori pubblici, utilizzando gli stessi coefficenti di riparto di cui alla tabella 1 allegata. Dell'adozione dei provvedimenti di riassegnazione e' data comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano.

Testo vigente dal 18 agosto 2001

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;331~art3 · fonte del testo