1. Le amministrazioni competenti provvedono ad emanare le disposizioni di attuazione dell'art. 47, commi secondo e terzo, della legge in relazione alle diverse modalita' previste dalle leggi relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' le modalita' di versamento delle somme previste dai commi quarto e quinto del medesimo articolo.

Testo vigente dal 19 febbraio 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33~art22 · fonte del testo