1. Le amministrazioni competenti provvedono ad emanare le disposizioni di attuazione dell'art. 47, commi secondo e terzo, della legge in relazione alle diverse modalita' previste dalle leggi relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' le modalita' di versamento delle somme previste dai commi quarto e quinto del medesimo articolo.
Testo vigente dal 19 febbraio 1987
