L'assemblea, di cui all'articolo 13 della legge, si riunisce entro un termine di quattro mesi dall'insediamento dei comitati degli italiani all'estero ed e' convocata dal capo della rappresentanza diplomatica con un preavviso di almeno venti giorni. L'assemblea si riunisce di norma nella capitale del Paese. Ove le condizioni locali lo consiglino, il Ministero degli affari esteri puo' disporre lo svolgimento in altra sede consolare sita nel Paese stesso. La rappresentanza diplomatica o consolare provvede alla predisposizione delle schede, delle urne e del materiale necessario al voto. Dopo l'apertura della riunione, l'assemblea elegge un ufficio di presidenza composto da un presidente, un vice presidente e due segretari, che procede alle operazioni di voto ed effettua lo scrutinio. Il capo della rappesentanza diplomatica, o funzionario dal lui delegato, verificata la regolarita' del procedimento elettorale, ne proclama il risultato. Con riferimento ai gruppi dei Paesi cui e' assegnato un solo rappresentante al consiglio, l'assemblea si riunisce a rotazione, secondo la procedura sopra descritta, in ciascuno di loro, ove sono operanti Comites; compete alla rispettiva rappresentanza diplomatica, in coordinamento con le altre rappresentanze interessate, lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo.

Testo vigente dal 22 settembre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-14;329~art8 · fonte del testo