Le riunioni del consiglio vengono convocate dal segretario generale, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge, direttamente con lettera raccomandata per i membri residenti in Italia e tramite le rappresentanze diplomatiche per i membri residenti all'estero. Le riunioni del comitato di presidenza diverse da quelle da tenere a margine delle riunioni del consiglio, nonche' le riunioni previste alle lettere d) e e) dell'articolo 8-bis della legge, sono convocate dal segretario generale con preavviso di almeno dieci giorni, ferme restando le modalita' di cui al comma 1. Le riunioni previste alla lettera c) dell'articolo 8-bis della legge, diverse da quelle da tenere a margine delle riunioni del consiglio, sono convocate dal vicesegretario generale eletto per ogni area, con preavviso di almeno quindici giorni, tramite le rispettive rappresentanze diplomatiche. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione.

Testo vigente dal 22 settembre 1998

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-14;329~art4 · fonte del testo