Il periodo di permanenza per il quale sono corrisposti i rimborsi forfettari per le spese di vitto e alloggio previsti dall'articolo 12 della legge, comprende un giorno precedente la data di inizio della riunione e un giorno successivo alla stessa, per coloro che non sono residenti nella sede della riunione. Nel caso in cui non esistano collegamenti aerei della compagnia di bandiera dalla sede di residenza alla sede della riunione che permettono l'arrivo il giorno precedente la data di inizio della riunione e la partenza il giorno successivo alla fine della riunione, e' autorizzato l'utilizzo di altre compagnie aeree che consentano i suddetti arrivi e partenze nelle date succitate.

Testo vigente dal 22 settembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-14;329~art11 · fonte del testo