Art. 11
Il periodo di permanenza per il quale sono corrisposti i rimborsi forfettari per le spese di vitto e alloggio previsti dall'articolo 12 della legge, comprende un giorno precedente la data di inizio della riunione e un giorno successivo alla stessa, per coloro che non sono residenti nella sede della riunione. Nel caso in cui non esistano collegamenti aerei della compagnia di bandiera dalla sede di residenza alla sede della riunione che permettono l'arrivo il giorno precedente la data di inizio della riunione e la partenza il giorno successivo alla fine della riunione, e' autorizzato l'utilizzo di altre compagnie aeree che consentano i suddetti arrivi e partenze nelle date succitate.
Testo vigente dal 22 settembre 1998
