Art. 5 — Criteri di preminenza
Ai fini della valutazione di cui all'articolo 7, comma 5, sono considerati preminenti, nell'ambito dei progetti e programmi di cui all'articolo 1, i progetti volti a conseguire:
- a)un rilevante accrescimento dell'autonomia del Paese nelle tecnologie sensibili per la sicurezza nazionale, attraverso sviluppi significativamente innovativi;
- b)il rafforzamento della collaborazione tra industria e comunita' scientifica nazionale per la partecipazione di questa alla realizzazione di elementi qualificanti dei progetti o programmi;
- c)l'incremento delle capacita' di gestione di sistemi integrati, preferibilmente a livello di architettura di grandi sistemi;
- d)l'allineamento allo stato dell'arte nelle tecnologie fondamentali e l'acquisizione di posizione di eccellenza in settori specialistici;
- e)lo sviluppo di una qualificata componente di piccole e medie imprese ad alta tecnologia e la crescita dimensionale di tali imprese;
- f)il consolidamento e l'incremento dei volumi di occupazione qualificata con particolare riferimento alle strutture industriali esistenti in aree in ritardo di sviluppo o colpite da declino industriale;
- g)lo sviluppo, con ruolo adeguato, dell'inserimento delle imprese nazionali nelle collaborazioni internazionali, promuovendo principalmente quelle relative ad intese nell'ambito dell'Unione europea;
- h)la presenza significativa di piccole e medie imprese in aree puntuali di eccellenza. I progetti e programmi di cui all'articolo 1 sono considerati di livello «elevato» o «medio», se in possesso rispettivamente di almeno sei o quattro dei requisiti di cui al comma 1.
Testo vigente dal 30 luglio 2003
