Ai fini della valutazione di cui all'articolo 7, comma 5, sono considerati preminenti, nell'ambito dei progetti e programmi di cui all'articolo 1, i progetti volti a conseguire:

  • a)un rilevante accrescimento dell'autonomia del Paese nelle tecnologie sensibili per la sicurezza nazionale, attraverso sviluppi significativamente innovativi;
  • b)il rafforzamento della collaborazione tra industria e comunita' scientifica nazionale per la partecipazione di questa alla realizzazione di elementi qualificanti dei progetti o programmi;
  • c)l'incremento delle capacita' di gestione di sistemi integrati, preferibilmente a livello di architettura di grandi sistemi;
  • d)l'allineamento allo stato dell'arte nelle tecnologie fondamentali e l'acquisizione di posizione di eccellenza in settori specialistici;
  • e)lo sviluppo di una qualificata componente di piccole e medie imprese ad alta tecnologia e la crescita dimensionale di tali imprese;
  • f)il consolidamento e l'incremento dei volumi di occupazione qualificata con particolare riferimento alle strutture industriali esistenti in aree in ritardo di sviluppo o colpite da declino industriale;
  • g)lo sviluppo, con ruolo adeguato, dell'inserimento delle imprese nazionali nelle collaborazioni internazionali, promuovendo principalmente quelle relative ad intese nell'ambito dell'Unione europea;
  • h)la presenza significativa di piccole e medie imprese in aree puntuali di eccellenza. I progetti e programmi di cui all'articolo 1 sono considerati di livello «elevato» o «medio», se in possesso rispettivamente di almeno sei o quattro dei requisiti di cui al comma 1.

Testo vigente dal 30 luglio 2003

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;318~art5 · fonte del testo