Art. 12 — Vendita dei prodotti basati sui progetti o programmi
I prodotti basati sui risultati di progetto o programma acquisito al patrimonio dello Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, possono essere realizzati e commercializzati dall'impresa realizzatrice del progetto o programma stesso in base a licenza concessa con provvedimento della Direzione generale. L'esportazione di tali prodotti resta in ogni caso disciplinata dalle vigenti disposizioni in materia di commercio dei materiali di armamento e dei materiali a duplice uso. Nel caso di vendita di prodotti connessi a progetto o programma ammesso agli interventi di cui all'articolo 4 ovvero acquisito dallo Stato a sensi dell'articolo 11, le imprese sono tenute in concomitanza con l'avvio delle vendite a pagare all'erario le somme definite con una apposita convenzione tra la Direzione generale e l'impresa. Le dette somme sono fissate tenendo conto della documentata previsione di vendite che l'impresa presenta alla Direzione generale. Nella stessa convenzione e' anche disciplinata l'eventuale concessione all'impresa dell'utilizzo di attrezzature di produzione.
Testo vigente dal 30 luglio 2003
