Il diritto alle provvidenze della Cassa e' acquisito dal notaio a far tempo dalla prima iscrizione a ruolo. L'iscrizione alla Cassa ha luogo d'ufficio. Il presidente del consiglio notarile e' tenuto a comunicare tempestivamente alla Cassa nazionale del notariato:

  • a)la data di iscrizione a ruolo del notaio;
  • b)la data di cancellazione dal ruolo del notaio;
  • c)il periodo di cessazione temporanea dell'esercizio per sospensione, inabilitazione o per qualunque altro motivo.

Testo vigente dal 8 novembre 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317~art3 · fonte del testo