Art. 3 — Iscrizione alla Cassa
Il diritto alle provvidenze della Cassa e' acquisito dal notaio a far tempo dalla prima iscrizione a ruolo. L'iscrizione alla Cassa ha luogo d'ufficio. Il presidente del consiglio notarile e' tenuto a comunicare tempestivamente alla Cassa nazionale del notariato:
- a)la data di iscrizione a ruolo del notaio;
- b)la data di cancellazione dal ruolo del notaio;
- c)il periodo di cessazione temporanea dell'esercizio per sospensione, inabilitazione o per qualunque altro motivo.
Testo vigente dal 8 novembre 1990
