Art. 6 — Parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore
L'accertamento con adesione del contribuente e' effettuato anche sulla base di parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore; si applicano, rispettivamente, le disposizioni dei commi 184 e 186 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dell'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come integrato dal comma 180 dell'art. 3 della citata legge n. 549 del 1995. Le risultanze dei parametri oggettivi, dei coefficienti presuntivi e degli studi di settore sono oggetto di contraddittorio con il contribuente sulla base di elementi forniti da quest'ultimo che rivestano il requisito della certezza ovvero della plausibilita' e ragionevolezza. Gli elementi predetti devono corrispondere a dati accertabili o verificabili anche in base alla comune esperienza.
Testo vigente dal 13 giugno 1996
