Art. 4 — Modalità di pagamento
I pagamenti degli importi dovuti sono eseguiti, in unica soluzione, con le seguenti modalita':
- a)mediante delega ad un'azienda di credito autorizzata;
- b)tramite il concessionario della riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' tecniche, la modulistica e i codici di versamento per l'attuazione del comma 1.
Testo vigente dal 13 giugno 1996
