[1]Consultivo Regionale

[2]1. In ciascuna delle Regioni e' istituito, con provvedimento dell'Amministrazione regionale, un Comitato Consultivo composto da: l'Assessore regionale alla sanita' o un suo delegato che ne assuma la presidenza; tre membri rappresentanti delle UU.SS.LL. su designazione dell'ANCI regionale; quattro rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo; tali rappresentanti sono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito regionale con il sistema previsto per la elezione dei Consigli direttivi dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni. 2. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura dell'Ordine capoluogo regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari, che ne assumono anche l'onere economico. 3. Oltre ai titolari saranno rispettivamente nominati e eletti con le stesse modalita' altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o piu' titolari. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o dirigente amministrativo indicato dalla Regione. 5. La sede del Comitato e' indicata dall'Amministrazione regionale. 6. La Regione destina i mezzi, i locali ed il personale necessario per lo svolgimento dei compiti gravanti sull'Assessore regionale alla sanita', o suo delegato, quale presidente del Comitato regionale e per consentire al Comitato stesso l'espletamento di tutti i compiti e le funzioni attribuitigli dal presente Accordo. L'Assessore regionale alla sanita', o il suo delegato, quale presidente del Comitato regionale dispone per l'attivazione di apposito protocollo di ricevimento e spedizione della corrispondenza con i medici, con le UU.SS.LL. e con i Comitati zonali. 7. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri in ondine ai provvedimenti di competenza regionale, ed in particolare in merito alle seguenti materie:

  • a)la corretta ed uniforme interpretazione delle norme del presente Accordo nazionale unico e la rapida applicazione delle stesse;
  • b)l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua attuazione ai fini del miglioramento dei servizi sanitari pubblici specialistici extra-degenza;
  • c)l'individuazione del fabbisogno di ore di incarico necessario alle strutture pubbliche specialistiche extra-degenza nella salvaguardia del monte ore regionale e la verifica delle future esigenze conseguenti alle espansioni di attivita' dell'assistenza specialistica;
  • d)l'attuazione di criteri in base ai quali definire il fabbisogno del personale tecnico ed infermieristico da assegnare al complesso delle strutture pubbliche ospedaliere ed extra-degenza quale quota parte dell'unitaria pianta organica della U.S.L. cui fa capo ciascuna struttura;
  • e)le proposte in ordine all'adeguamento ed ammodernamento tecnologico e delle attrezzature strumentali;
  • f)le condizioni ambientali, la qualita' del lavoro ed i carichi di lavoro;
  • g)i programmi volti ad incrementare la produttivita' del lavoro;
  • h)la individuazione dei programmi di aggiornamento professionale degli specialisti ambulatoriali ed il relativo finanziamento;
  • i)tutte le altre materie specificatamente e/o tassativamente indicate nel presente Accordo. 8. Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese e in tutti i casi di richiesta di una delle parti.

Testo vigente dal 7 novembre 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316~art14 · fonte del testo