[1]degli incarichi in situazioni di carenza

[2]1. Qualora, dopo aver esperito le procedure di cui all'art. 11, risulti impossibile procedere alla copertura dei turni vacanti, dei turni di nuova istituzione o dei turni comunque disponibili per mancanza di specialisti disposti ad accettare l'incarico, l'U.S.L. puo' assegnare l'incarico ad un sanitario comunque disponibile, purche' sia in possesso di titolo idoneo ai sensi dell'allegato A, non abbia superato il limite di eta' di 65 anni e non versi in posizione di incompatibilita', dandone comunicazione all'Assessore regionale alla sanita' o al suo delegato, nella qualita' di presidente del Comitato di cui all'art. 13. 2. L'incarico si intende attribuito per un periodo di tre mesi, al termine dei quali viene rinnovata la procedura prevista dall'art. 11 e successivamente quella prevista dal comma 1. Nel caso che l'incarico sia nuovamente conferito allo stesso specialista, esso deve essere inteso come nuovo incarico conferito a titolo precario. 3. Al medico incaricato ai sensi dei commi 1 e 2 oltre al trattamento tabellare, vengono corrisposti soltanto l'indennita' di rischio, le quote di caro-vita e il rimborso delle spese di accesso, se dovuti ai sensi del presente Accordo.

Testo vigente dal 7 novembre 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316~art12 · fonte del testo