Gli alloggi assegnati in concessione gratuita a soggetti che si trovano nelle condizioni indicate negli articoli 2, 4, comma 2, e 5, sono rilasciati dall'occupante entro il termine di giorni trenta dalla data di notifica del provvedimento di destinazione ad altro incarico o del collocamento in quiescenza. Gli alloggi assegnati in concessione onerosa ai sensi dell'articolo 6 sono liberati dall'occupante entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca della concessione e di rilascio dell'immobile adottato dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi. Detta comunicazione e' effettuata entro sette giorni dall'adozione dell'atto. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione penitenziaria notifica all'occupante l'ordine di liberare l'alloggio entro il termine di quindici giorni, avvertendo che, in caso di inosservanza, si procedera' direttamente con le modalita' di cui al comma 4. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al comma 3, un rappresentante dell'Amministrazione, accompagnato da due testimoni, si presenta nell'alloggio nel giorno e nell'ora indicati nel provvedimento di cui al comma 3 per la consegna dei locali e, in caso di mancato rilascio dell'alloggio, provvede all'asporto del mobilio e degli altri oggetti di pertinenza dell'occupante in un locale dell'Amministrazione, redigendo apposito verbale. Le spese necessarie per l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 4 sono anticipate dall'Amministrazione e poste a carico dell'occupante. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, l'occupante decade dalla concessione nei seguenti casi:

  • a)impiego dell'alloggio per fini non conformi alla sua specifica funzione;
  • b)concessione dell'alloggio in uso a terzi;
  • c)sopravvenuto accertamento della mancanza delle condizioni per richiedere l'assegnazione in concessione;
  • d)mancato pagamento del canone ed oneri accessori entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini. Nei casi di decadenza, si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3, 4 e 5.

Testo vigente dal 14 febbraio 2007

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-11-15;314~art9 · fonte del testo