Art. 13 — Disciplina transitoria
Ai rapporti di concessione in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano i termini di durata previsti dagli articoli 4, 5 e 6, con decorrenza dalla data di adozione dei relativi provvedimenti. La durata delle concessioni di cui al comma 1 puo' essere prorogata fino ad un ulteriore biennio, qualora ricorra in capo all'assegnatario almeno una delle seguenti condizioni:
- a)permanenza dei titoli di cui all'articolo 6, comma 4, gia', valutati al momento dell'assegnazione;
- b)accertata impossibilita' di reperire nell'immediato altra abitazione nella localita' di servizio;
- c)sussistenza di particolari situazioni economiche connesse alla infermita' di un convivente;
- d)prossimita' del collocamento a riposo;
- e)previsto trasferimento ad altra sede.
Testo vigente dal 14 febbraio 2007
