Ai rapporti di concessione in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano i termini di durata previsti dagli articoli 4, 5 e 6, con decorrenza dalla data di adozione dei relativi provvedimenti. La durata delle concessioni di cui al comma 1 puo' essere prorogata fino ad un ulteriore biennio, qualora ricorra in capo all'assegnatario almeno una delle seguenti condizioni:

  • a)permanenza dei titoli di cui all'articolo 6, comma 4, gia', valutati al momento dell'assegnazione;
  • b)accertata impossibilita' di reperire nell'immediato altra abitazione nella localita' di servizio;
  • c)sussistenza di particolari situazioni economiche connesse alla infermita' di un convivente;
  • d)prossimita' del collocamento a riposo;
  • e)previsto trasferimento ad altra sede.

Testo vigente dal 14 febbraio 2007

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-11-15;314~art13 · fonte del testo