Art. 18 — Specificazioni e rettificazioni

Sulla base dell'esperienza attuativa del presente decreto, il Ministro, previa intesa con la conferenza unificata, puo' apportare con proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli elenchi di cui agli Allegati «A» e «B», fondate su esigenze tecniche ed applicative, nonche' variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cui all'Allegato «D».

Testo vigente dal 22 marzo 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-02-13;31~art18 · fonte del testo