Art. 18 — Specificazioni e rettificazioni
Sulla base dell'esperienza attuativa del presente decreto, il Ministro, previa intesa con la conferenza unificata, puo' apportare con proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli elenchi di cui agli Allegati «A» e «B», fondate su esigenze tecniche ed applicative, nonche' variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cui all'Allegato «D».
Testo vigente dal 22 marzo 2017
