Art. 11 — Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

All'articolo 21, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La scorta puo' essere curata dai corpi di polizia municipale ovvero provinciale, quando l'intero itinerario del trasporto si sviluppa su strade comunali ovvero provinciali. Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalita', nella disponibilita' o sotto il diretto controllo delle Forze armate, il Comando militare responsabile del trasporto potra' richiedere l'ausilio dell'Arma dei Carabinieri per l'effettuazione della scorta.".

Testo vigente dal 4 aprile 2013

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-02-12;31~art11 · fonte del testo